Regio decreto 1740/1933
Art. 17 — Condotta delle acque
Art. 17. Condotta delle acque. Chi abbia il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali e' tenuto a provvedere alla conservazione del fosso. Salvo quanto e' prescritto all'articolo 12 rispetto alle ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, conduttore d'acqua potabile e gas per servizi pubblici, chi abbia il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, o comunque occuparle con altri lavori od impianti, e' obbligato a costruire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che siano o si rendano necessari per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada. Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescriversi dall'Azienda Autonoma Statale della Strada e sotto la sorveglianza del competente Compartimento per la viabilita' qualora interessino strade statali; se interessino strade non statali si costruiscono secondo le norme da emanarsi a cura dell'Ente cui le strade appartengono.
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