Regio decreto 1740/1933
Art. 16 — Fabbricati e muri
Art. 16. Fabbricati e muri. I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compro mettere l'incolumita pubblica. Se il proprietario a cio' non provveda nonostante diffida, ed i fabbricati minaccino rovina, il Prefetto, sentito l'Ufficio Compartimentale per la viabilita', se si tratti di strade statali e l'Ufficio del Genio civile in ogni altro caso, puo' ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza il Podesta' e' autorizzato ml adottare a tutela della pubblica incolumita'.
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