Regio decreto 1740/1933
Art. 132 — Norme transitorie
Art. 132. Norme transitorie. Entro dieci mesi dalla pubblicazione del presente decreto le patenti di abilitazione per condurre automobili con motore a combustione (Diesel) o treni automobili con freno continuo, devono essere regolarizzate secondo le disposizioni del decreto medesimo. Entro lo stesso termine le licenze di circolazione degli autoveicoli devono essere aggiornate, ove necessario, a seconda dell'uso al quale l'autoveicolo e' destinato, in conformita' della distinzione contenuta nell'articolo 65. E' accordato inoltre un termine di quindici mesi: a) per l'applicazione del fanale posteriore alle biciclette previsto dall'articolo 50; b) per situare negli automobili con motore a combustione (Diesel) l'estremita' del tubo di scappamento in conformita' di quanto prescritto dall'articolo 60; c) per le modifiche alla forma e dicitura delle targhe in prova, articolo 73, secondo capoverso; d) per l'adozione dei nuovi tipi di targa prescritti per gli autoveicoli. Le patenti di abilitazione a condurre motocicli conseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valide per ottenere dalle Regie Prefetture il permesso internazionale di guida. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tutti gli autocarri e i treni automobili in circolazione saranno sottoposti a visita di revisione agli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 78. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per i Lavori Pubblici: DI CROLLALANZA.
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