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Regio decreto 1740/1933

Art. 131 — Abrogazione di norme preesistenti

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/131parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 131. Abrogazione di norme preesistenti. Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, il R. decreto 13 novembre 1921, numero 1683, il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, il Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1213, il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1647, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, il R. decreto 24 maggio 1925, n. 912, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1751, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562; il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1479, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2590, il R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2730, il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2445; i Regi decreti-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, 20 dicembre 1932, n. 1976, 29 giugno 1933, n. 943, 29 giugno 1933, n. 1093, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto, salvo quanto dispone la legge 1° marzo 1928, n. 381. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti sulla circolazione delle ferrovie e tramvie, nei tratti di strada ordinaria salvo che ne sia fatta espressa menzione nel presente decreto.

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