Regio decreto 1740/1933
Art. 13 — Manutenzione delle ripe
Art. 13. Manutenzione delle ripe. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, o l'ingombro del fosso o del piano viabile. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
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