Regio decreto 1740/1933
Art. 12 — Obblighi dei concessionari
Art. 12. Obblighi dei concessionari. I concessionari di ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, e quelli di servizi pubblici di distribuzione di acqua potabile o di gas, quando occupino suolo stradale, sono obbligati ad osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall'Autorita' competente per la conservazione della strada, per la liberta' della circolazione e per la coesistenza dei vari usi stradali. Sorgendo contestazioni sulle condizioni e prescrizioni da osservare nella esecuzione delle opere la decisione spetta al Ministro per i Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per l'occupazione temporanea del suolo stradale in occasione dei lavori di manutenzione di ferrovie e tramvie saranno osservate le norme che verranno emanate dal Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con quello per le Comunicazioni.
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