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Regio decreto 695/1933

Art. 55 — Perdita di decorazioni e distinzioni da parte di decorati privati del grado militare

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/55parte di Regio decreto 695/1933
Art. 55. (Perdita di decorazioni e distinzioni da parte di decorati privati del grado militare). Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento possono applicarsi anche nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado militare in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli e tuttavia, per decisione pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, siano rimasti insigniti di quelle decorazioni al valor militare o distinzioni onorifiche di guerra per le quali le disposizioni preesistenti non contemplavano la perdita del grado militare tra le cause di privazione delle medesime. In tali casi la perdita avra' effetto dalla data del decreto o della determinazione ministeriale con cui sia inflitta. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra: Gazzera.

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