Regio decreto 695/1933
Art. 54 — (Perdita di decorazioni e di distinzioni da parte di ex-decorati di medaglia di bronzo al valor militare)
Art. 54. (Perdita di decorazioni e di distinzioni da parte di ex-decorati di medaglia di bronzo al valor militare). Tutti coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, ed in applicazione del R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, furono privati della medaglia di bronzo al valor militare, per effetto della perdita del grado di ufficiale, non solo si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in conformita' del disposto del precedente art. 53, ma debbono anche essere privati delle altre decorazioni al valor militare, delle quali risultassero tuttora insigniti. Le autorita' competenti segnaleranno, entro il termine di tre mesi, i singoli casi ai rispettivi Ministeri a cura dei quali sara' provveduto ad infliggere la perdita, con le forme e le modalita': previste dal presente regolamento.
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