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Regio decreto 695/1933

Art. 45 — Forme, modalita' ed effetti della revoca della perdita o della sospensione

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/45parte di Regio decreto 695/1933
Art. 45. (Forme, modalita' ed effetti della revoca della perdita o della sospensione). Il provvedimento di perdita o di sospensione, nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, viene revocato con le medesime forme e modalita' con le quali la perdita o la sospensione erano state disposte. La revoca della perdita o della sospensione importa la restituzione delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro riconsegnati senza solennita' di forma esteriore. Essa comporta, pure, la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, a decorrere dalla data in cui ebbe effetto la perdita o la sospensione, sotto deduzione, beninteso, delle somme eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, per riversibilita', ai congiunti di lui.

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