Regio decreto 695/1933
Art. 44 — Revoca derivante da annullamento di sentenza
Art. 44. (Revoca derivante da annullamento di sentenza). La revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra puo' essere pure disposta, a domanda degli interessati, in seguito ad annullamento della sentenza di condanna in contraddittorio od in contumacia, per la quale la perdita o la sospensione erano state inflitte.
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