Regio decreto 695/1933
Art. 27 — Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale
Art. 27. (Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale). La perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, e' inflitta con decreto Reale e decorre dalla data del decreto medesimo. Di essa e' data pubblica notizia, nella Gazzetta Ufficiale del Regno nonche' nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.
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