Regio decreto 695/1933
Art. 26 — Poteri del Ministro competente
Art. 26. (Poteri del Ministro competente). In tutti i casi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, spetta al Ministro competente di decidere, dopo aver sentito il parere della Commissione consultiva, se debbasi far luogo alla proposta al Re di infliggere la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.
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