Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 695/1933Art. 26
Regio decreto 695/1933

Art. 26 — Poteri del Ministro competente

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/26parte di Regio decreto 695/1933
Art. 26. (Poteri del Ministro competente). In tutti i casi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, spetta al Ministro competente di decidere, dopo aver sentito il parere della Commissione consultiva, se debbasi far luogo alla proposta al Re di infliggere la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 695/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.