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Regio decreto 695/1933

Art. 2 — Distinzioni onorifiche di guerra cui si applicano la legge ed il regolamento

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/2parte di Regio decreto 695/1933
Art. 2. (Distinzioni onorifiche di guerra cui si applicano la legge ed il regolamento). Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono: a) il distintivo d'onore per i mutilati di guerra (istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640); b) il distintivo d'onore per i feriti in guerra (istituito con determinazione del Ministro per la guerra in data 12 marzo 1917); c) la croce al merito di guerra (istituita col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205); d) la medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 (istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163); e) la medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unita' d'Italia (istituita col R. decreto 4 marzo 1865, n. 2174); f) la medaglia a ricordo dell'unita' d'Italia (istituita col R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, ed estesa col R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, ai combattenti della guerre 1915-18); g) la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa (istituita col R. decreto 3 novembre 1894, n. 463); h) la medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina) (istituita col R. decreto 23 giugno 1901, n. 338); i) la medaglia commemorativa della guerra italo-turca (istituita col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342); i) la medaglia commemorativa col motto «Libia» (di cui al R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144); m) la medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unita' d'Italia (istituita col R. decreto 29 luglio 1920, n. 1241); n) la medaglia interalleata della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civilta' 1911-18 (istituita col R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1918).

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