Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 695/1933Art. 1
Regio decreto 695/1933

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/1parte di Regio decreto 695/1933
Regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulle perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra. Art. 1. (Decorazioni al valor militare cui si applicano la legge ed il regolamento). Le decorazioni al valor militare alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono: a) la medaglia d'oro istituite col R. Viglietto 26 b) la medaglia d'argento marzo 1833: c) la medaglia di bronzo (istituita col R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100); d) la croce di guerra al valor militare (istituita col Regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195).

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 695/1933 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.