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Regio decreto 729/1933

Art. 25 — Alla sorveglianza e al controllo della gestione del materiale speciale di aeronautica si provvede mediante is…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/25parte di Regio decreto 729/1933
Art. 25. Alla sorveglianza e al controllo della gestione del materiale speciale di aeronautica si provvede mediante ispezioni amministrativo-contabili e tecniche. Le prime sono eseguite, di regola nel corso dell'esercizio finanziario almeno una volta per ciascun magazzino e, straordinariamente quando il Ministero dell'aeronautica lo ritenga opportuno, ferma la facolta' riservata al Ministero delle finanze all'art. 29 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Le seconde sono disposte dal Ministero o dai Comandi di Z.A.T. ogni volta che lo ritengano opportuno. Le ispezioni amministrativo-contabili disposte dal Ministero vengono compiute da funzionari amministrativi coadiuvati, ove occorra, da funzionari del gruppo B.

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