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Regio decreto 729/1933

Art. 24 — I materiali non compresi nei nomenclatori o nei cataloghi nomenclatori devono essere designati con numeri ros…

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Art. 24. I materiali non compresi nei nomenclatori o nei cataloghi nomenclatori devono essere designati con numeri rossi con numerazione indipendente per ogni agente contabile principale. I contabili secondari devono adottare, ove occorra, gli stessi numeri rossi dei contabili principali. I contabili principali devono inviare annualmente al Ministero, nei primi dieci giorni dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli elenchi dei numeri rossi impiegati , ed il Ministero provvede alla loro unificazione ed alla relativa inclusione nei nomenclatori in uso.

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