Regio decreto 2051/1932
Art. 86 — Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell'art
Art. 86. Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell'art. 16 della legge o dei premilitari giusta l'art. 26 del presente regolamento, i comandi dei reparti ammessi a sparare debbono provvedere, sotto la loro responsabilita', ed a loro spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie.
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