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Regio decreto 2051/1932

Art. 85 — Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni r…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/85parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 85. Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, e' disimpegnato dai militari del presidio. Nei comuni che non siano sede di presidio militare, e sempre che non possa provvedersi con l'opera dei militi della M.V.S.N., si provvedera' con personale appositamente incaricato dalla sezione. Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione.

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