Regio decreto 2051/1932
Art. 69 — I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di e…
Art. 69. I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di esattezza) per ogni linea di tiro; le pistole, in ragione di una per ogni linea di tiro alla pistola.
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