Regio decreto 2051/1932
Art. 68 — Le armi da fuoco che per l'art
Art. 68. Le armi da fuoco che per l'art. 16 della legge possono essere cedute dall'amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza. Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d'ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del ministero e a condizioni da determinare.
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