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Regio decreto 2051/1932

Art. 44 — Previa autorizzazione del ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie d…

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Art. 44. Previa autorizzazione del ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75.

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