Regio decreto 2051/1932
Art. 43 — Presso le sezioni di tiro a segno puo' essere istituito il tiro ridotto con le stesse norme vigenti nell'eser…
Art. 43. Presso le sezioni di tiro a segno puo' essere istituito il tiro ridotto con le stesse norme vigenti nell'esercito. Alle relative spese d'impianto e di funzionamento si provvede come per quelle inerenti al tiro ordinario.
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