Regio decreto 1514/1932
Art. 22 — (Art
Art. 22. (Art. 51 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037; al R decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.) abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia. L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta, anche d'ufficio, su proposta della competente autorita' militare o sulla base di prove dalla medesima raccolte. L'aspettativa per motivi di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da ragioni di servizio.
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