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Regio decreto 1514/1932

Art. 21 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/21parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 21. (Art. 50 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado. Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 e' fissato in 3220, in piu' di quello stabilito dall'art. 17. Tale numero sara' aumentato: 1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati in base alle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto ai sottufficiali del Regio esercito; 2° in relazione alle vacanze che si siano verificate, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facolta' consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti cosi' aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario; 3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facolta' consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

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