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Regio decreto 1514/1932

Art. 12 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/12parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 12. (Art. 14 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). I sergenti maggiori possono chiedere, non prima pero' del compimento del primo anno della seconda rafferma, di essere prosciolti. Il Ministro della guerra puo', a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verra' corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa. In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, e' concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vintolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma, spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma. La frazione di mese superiore ai quindici giorni e' computata per mese intero.

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