Regio decreto 1514/1932
Art. 11 — (Art
Art. 11. (Art. 13 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione. I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 12, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, ne' ad alcuna quota di esso.
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