Regio decreto 1365/1932
Art. 73 — Art
Art. 73. Art. 19 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte 1° comma; art. 14 legge 3 aprile 1928, n. 919, 1° comma: modificato. Congedo illimitato e congedo assoluto. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per eta' o per inidoneita' fisica, da ogni obbligo di servizio militare.
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