Regio decreto 1365/1932
Art. 72 — R
Art. 72. R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5: modificato. Disposizioni speciali in materia ecclesiastica. Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre che dagli articoli 54 e 71 del presente testo unico, da speciali disposizioni.
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