Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1365/1932Art. 4
Regio decreto 1365/1932

Art. 4 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/4parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 4. Art. 5 legge 23 giugno 1927, n. 1066. Classi di leva. Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe di nascita. Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.