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Regio decreto 1365/1932

Art. 3 — Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/3parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 3. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici. Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva marittima, puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.

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