Regio decreto 1365/1932
Art. 27 — Art
Art. 27. Art. 22 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Sospensione dell'esame degli inscritti impediti. Gli inscritti, che per qualsiasi legale motivo non possano presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
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