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Regio decreto 1365/1932

Art. 26 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/26parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 26. Art. 19 legge 23 giugno 1929, n. 1066: modificato. Esame personale degli inscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva. Il Consiglio di leva, dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera: a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6; b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti; c) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, degli inscritti di cui alle lettere a), d), e), f) e g) dell'art. 7; d) la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva marittima ed il conseguente passaggio alla leva di terra degli inscritti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7; e) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel C.R.E.M. e nella R. Guardia di finanza, ramo mare (vedi successivo art. 29); f) la riforma o la rivedibilita' o l'assegnazione ai servizi sedentari di coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36, 37 e 38; g) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei ad incondizionato servizio; h) l'ammissione a rinvio od a ritardo alla prestazione del servizio militare; i) la dispensa temporanea o definitiva dalla prestazione del servizio militare; l) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alle leve ordinaria e straordinaria. Il Consiglio di leva provvede altresi', con le modalita' stabilite dal regolamento, a regolare la posizione di leva degli inscritti espatriati o dei connazionali residenti all'estero.

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