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Regio decreto 1365/1932

Art. 12 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/12parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 12. Art. 6 legge 23 giugno 1927, n 1066, ultimo comma: modificato. Sospensione della facolta' di espatriare prima dell'apertura della leva o dopo il congedamento. La facolta' di emigrare, consentita con gli articoli 10 ed 11 agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di ciascuno di questi ultimi di concerto col primo.

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