Regio decreto 1365/1932
Art. 11 — Art
Art. 11. Art. 6 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 3° comma: modificato. Espatrio dei militari in congedo. Per quanto riguarda il servizio militare marittimo non vi sono vincoli alla liberta' di emigrazione per i militari congedati dopo aver soddisfatto l'obbligo di servizio alle armi o dispensati dal compierlo. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare alla competente Capitaneria di porto, insieme alle generalita' dei militari predetti, la data della loro partenza e la localita' verso h quale sono diretti.
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