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Regio decreto 1365/1932

Art. 11 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/11parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 11. Art. 6 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 3° comma: modificato. Espatrio dei militari in congedo. Per quanto riguarda il servizio militare marittimo non vi sono vincoli alla liberta' di emigrazione per i militari congedati dopo aver soddisfatto l'obbligo di servizio alle armi o dispensati dal compierlo. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare alla competente Capitaneria di porto, insieme alle generalita' dei militari predetti, la data della loro partenza e la localita' verso h quale sono diretti.

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