Regio decreto 819/1932
Art. 31 — (Art 2 D
Art. 31. (Art 2 D. L. 21 luglio 1918, n. 1158, e N.B. alla Tabella A annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato). Agli aspiranti ufficiali di complemento, per i corpi ove questo grado esiste, spettano assegni ed indennita' uguali a quelle di cui sono provvisti i guardiamarina e sottotenenti di complemento, eccettuata l'aggiunta di famiglia.
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