Regio decreto 819/1932
Art. 30 — Art. 27 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 158 R. D. 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 30. (Art. 27 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 158 R. D. 11 novembre 1923, n. 2395). Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio hanno diritto allo stipendio e alla indennita' di servizio attivo stabiliti dall'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli stessi spettano inoltre gli assegni e le indennita' stabiliti per gli ufficiali dello stesso grado e ruolo in servizio permanente, salvo quanto eventualmente dispongano norme speciali in materia.
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