Regio decreto 819/1932
Art. 21 — Art. 29 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218
Art. 21. (Art. 29 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218). L'anzianita' di grado degli ufficiali di complemento e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione al grado che ciascuno di essi riveste. L'anzianita' di servizio nel grado e' costituita dal tempo realmente trascorso in servizio effettivo, con quel grado, dall'ufficiale in uno o piu' periodi. L'anzianita' di servizio nel grado e' quella di cui si deve tener conto per stabilire la precedenza disciplinare tra gli ufficiali del servizio permanente effettivo o di altre categorie di ufficiali in congedo e quelli di complemento dello stesso grado.
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