Regio decreto 819/1932
Art. 20 — Art. 25 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato
Art. 20. (Art. 25 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato). La ferma volontaria contratta dagli ufficiali di complemento della R. marina puo' essere ridotta secondo quanto e' previsto dalle leggi sulla leva marittima, ma non oltre l'obbligo del servizio militare di leva, salve le ulteriori riduzioni di servizio che, nella ferma di leva, sono consentite dalle leggi stesse. L'ufficiale di complemento, che per qualunque motivo ritenga di non essere temporaneamente in condizione di prestare servizio, deve informarne il comando di ascrizione, che ne dara' comunicazione al Ministero per le decisioni del caso.
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