Regio decreto 914/1931
Art. 99 — T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 59 modif.
Art. 99. (T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 59 modif.). Militari del ruolo transitorio costieri. I militari che sono passati a far parte del ruolo transitorio costieri a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 11, marzo 1920, n. 347, vi rimarranno fino ad eliminazione e potranno conseguire avanzamento senza soddisfare alle condizioni di imbarco.
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