Regio decreto 914/1931
Art. 98 — Sottufficiali invalidi di guerra Mantenuti o riassunti in servizio sedentario
Art. 98. Sottufficiali invalidi di guerra Mantenuti o riassunti in servizio sedentario. Ai sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario continueranno ad essere applicate le disposizioni per essi stabilite dal decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, u. 1459 e dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953.
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