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Regio decreto 914/1931

Art. 72 — Avanzamento a capo di 2ª classe

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/72parte di Regio decreto 914/1931
Art. 72. Avanzamento a capo di 2ª classe. L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 3ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art. 66. Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe: a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commisisone; b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'articolo 60. c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento mentre nello stesso sono inscritti capi di 3ª classe di loro meno anziani. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe che si trovino: 1°) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere a) o b); 2°) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera c); 3°) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera c).

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