Regio decreto 914/1931
Art. 71 — T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 25, R. D. L.
Art. 71. (T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 25, R. D. L.). L 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif.). Avanzamento a capo di 3ª classe. L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i secondi capi nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'articolo 66. La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso P. Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi: a) rinunciatari od esclusi dal corso P. o riprovati agli esami relativi; b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione; c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma dell'art. 60; d) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti secondi capi di loro meno anziani. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi che si trovino: 1°) per 2 volte in una o promiscuamente in due delle condizioni previste nella lettera a); 2°) per 2 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c); 3°) per 4 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera d); 4°) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera a) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c); 5°) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera a) od alla lettera b) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera d).
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.