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Regio decreto 914/1931

Art. 60 — Cancellazione dal quadro di avanzamento

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/60parte di Regio decreto 914/1931
Art. 60. Cancellazione dal quadro di avanzamento. Quando un sottufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali dipende, viene a perdere, per motivi fisici, professionali, disciplinari o di qualsiasi altra natura, l'idoneita' all'avanzamento, le autorita' stesse debbono inoltrare al Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento. Tale proposta puo' anche essere provocata dal Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi quando abbia sufficienti elementi di giudizio. Nell'uno e nell'altro caso le proposte vengono, dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, o inoltrate al Ministero della marina per l'esame della commissione di avanzamento degli ufficiali, se trattisi di capi di 1ª classe, o sottoposte all'esame della commissione di avanzamento presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, se trattisi di sottufficiali fino al grado di capo di 2ª classe incluso. Il giudizio negativo delle predette commissioni da' luogo alla cancellazione del sottufficiale dal quadro di avanzamento. Del provvedimento relativo viene data comunicazione motivata agli interessati.

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