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Regio decreto 914/1931

Art. 59 — Effetti dell'aspettativa, della sospensione dal grado e dei procedimenti penali e disciplinari sull'avanzamen…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/59parte di Regio decreto 914/1931
Art. 59. Effetti dell'aspettativa, della sospensione dal grado e dei procedimenti penali e disciplinari sull'avanzamento. I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in aspettativa, i sottufficiali, sotto capi brevettati e sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali ed i militari sottoposti a procedimento penale od al giudizio di una commissione di disciplina, mentre il procedimento penale od il giudizio disciplinare sono in corso, non possono conseguire promozione. L'eventuale loro inscrizione in quadro rimane sospesa e la vacanza non viene coperta per un periodo non superiore ad un anno. Nel caso di esito favorevole del procedimento e se giudicati nuovamente idonei dalla commissione di avanzamento, i sottufficiali e militari debbono essere promossi con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa.

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