Regio decreto 914/1931
Art. 44 — Riduzione e perdita degli assegni fissi, per i secondi capi, sottocapi e comuni
Art. 44. Riduzione e perdita degli assegni fissi, per i secondi capi, sottocapi e comuni. Gli assegni fissi dei secondi capi, sottocapi e comuni sono ridotti nelle misure sottoindicate o non sono dovuti nei seguenti casi: Sono ridotti alla meta' nelle licenze per infermita' non provenienti da cause di servizio. Tuttavia e' in facolta' del Ministero di autorizzare in casi eccezionali che gli assegni fissi siano corrisposti per intero. Sono altresi' ridotti alla meta' ai secondi capi in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna. Non sono dovuti: a) nelle licenze straordinarie per disposizione del Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, salvo che il Comando superiore stesso non disponga la corresponsione degli assegni fissi in misura ridotta fino al limite massimo della meta'; b) durante le assenze illegali: c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado; d) ai sottocapi ed ai comuni detenuti in attesa di giudizio, salva la corresponsione degli assegni stessi quando il giudizio non sia seguito da condanna.
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