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Regio decreto 914/1931

Art. 43 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° e art. 45, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/43parte di Regio decreto 914/1931
Art. 43. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° e art. 45, modif.). Riduzione e perdita degli stipendi, del supplemento di servizio attivo e dell'indennita' militare per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe. Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e' ridotto nelle misure sottoindicate o non e' dovuto, nei seguenti casi: E ridotto, da un massmio pari alla meta' ad un minimo pari al terzo, in caso di aspettativa per infermita'. E' ridotto alla meta' ai sottufficiali in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna. Non e' dovuto: a) nelle aspettative per motivi privati; b) durante le assenze illegali; c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita al grado. Infine, dopo i primi due mesi, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla meta', ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione eccezionale riservata al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo che questo stabilira' al momento della concessione. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo. Sull'indennita' militare si applicano le stesse riduzioni o sospensioni che sullo stipendio.

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