Regio decreto 914/1931
Art. 20 — R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, art. 5, modif.
Art. 20. (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, art. 5, modif.). Proscioglimenti dalle ferme volontarie per scarso rendimento, cattiva condotta ed in seguito a concessione di assentimento matrimoniale in via eccezionale. Il Ministero della marina puo' prosciogliere d'autorita' dalle ferme volontarie (ordinaria ed a premio), e da quelle complementari a premio, i sottocapi ed i comuni che, per deficienze professionali o per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento, non diano utile rendimento. Puo' altresi' prosciogliere, d'autorita', dalle ferme volontarie, per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, od in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, i sotto capi ed i comuni volontari ordinari ed a premio. Deve poi prosciogliere di ufficio dalle ferme volontarie o dalle commutazioni di ferma di cui agli articoli 14 e 15 i sotto capi ed i comuni: 1° che contraggano matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili; 2° che ottengano assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis); 3° che incorrano nella degradazione.
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