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Regio decreto 914/1931

Art. 19 — (T

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/19parte di Regio decreto 914/1931
Art. 19. (T. U. 21 agosto 1924 n. 1525. art. 10: R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 4; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 6, modif.). Proscioglimento dalle ferme volontarie e dalle rafferme. Riduzione e Commutazione delle ferme volontarie. Il militare volontario ed il sottufficiale di carriera possono venir prosciolti, rispettivamente, dalle ferme volontarie e dalla rafferma contratte: a) a domanda; b) di autorita'; c) di ufficio. Il militare volontario deve pero', nei proscioglimenti a domanda e di autorita', seguire, ai fini degli obblighi militari, la sorte della propria classe di leva. Le ferme volontarie possono anche venir ridotte, a domanda e di autorita', fino al limite di commutazione in quella di leva. a) A domanda, i proscioglimenti dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme volontarie possono venir concessi dal Ministero della Marina soltanto per gravissimi motivi, o per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia del militare volontario, od in seguito al nulla osta delle rispettive famiglie quando trattisi di allievi comuni di 2ª classe che ne facciano richiesta durante i primi tre mesi del corso ordinario. b) D'autorita', i proscioglimenti dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme hanno luogo, per determinazione del Ministro della Marina, per i motivi indicati negli articoli 12 e 20, comma 1° e 2°, 47, 48, 68, 69 e 90 lettera d), e con le modalita' stabilite negli articoli stessi, nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico e nell'ordinamento e regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. c) D'ufficio, i proscioglimenti dalle ferme volontarie e dalle rafferme hanno luogo, per i motivi indicati negli articoli 20, comma 3°, e 90 lettera c). Il proscioglimento dalla rafferma e' sempre accompagnato dalla dispensa dal servizio.

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