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Regio decreto 778/1931

Art. 9 — La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Au…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/9parte di Regio decreto 778/1931
Art. 9. La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento, che sono divenuti irrevocabili, o che sono eseguibili anche durante il termine della impugnazione, e nonostante l'impugnazione proposta. Quando la corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio, a norma dell'articolo 539 del codice di procedura penale, la scheda e' compilata dal cancelliere della corte medesima.

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