Regio decreto 778/1931
Art. 9 — La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Au…
Art. 9. La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento, che sono divenuti irrevocabili, o che sono eseguibili anche durante il termine della impugnazione, e nonostante l'impugnazione proposta. Quando la corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio, a norma dell'articolo 539 del codice di procedura penale, la scheda e' compilata dal cancelliere della corte medesima.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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