Regio decreto 778/1931
Art. 10 — Le schede, concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale, devono essere compilate non pi…
Art. 10. Le schede, concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale, devono essere compilate non piu' tardi del decimo giorno da quello in cui tali sentenze o provvedimenti sono divenuti irrevocabili. Qualora la sentenza di condanna alla pena di morte sia eseguita entro il termine suddetto, e' compilato soltanto l'esemplare della scheda per l'ufficio del casellario centrale. Se durante l'istruzione o il giudizio, o con la sentenza che lo definisce, il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, la scheda e' compilata non piu' tardi del giorno successivo a quello della pronuncia del provvedimento o della sentenza; nello stesso termine e' compilata la scheda per i decreti del giudice di sorveglianza, con i quali si sia dichiarata l'abitualita' o la professionalita' nel reato, o soltanto ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza, eccetto il caso in cui sia stata sospesa l'esecuzione del provvedimento, ai sensi del primo capoverso dell'articolo 612 del codice di procedura penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 778/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.